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L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
La formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature di lavoro, come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”.
Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile), conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, consente, previo il superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi.
Obiettivo: Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.