L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 1 del 2022, fornisce importanti chiarimenti sugli obblighi formativi e di addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, introdotti dall’art. 13 del decreto Fisco-Lavoro.
La disposizione ha introdotto nuovi obblighi formativi in materia di prevenzione, prima inesistenti, a carico dei datori di lavoro ed ha previsto una rimodulazione degli obblighi formativi e di addestramento che interessano i lavoratori.
Al momento il compito di riempire di contenuto gran parte delle nuove misure, è stato lasciato tuttavia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Obblighi formativi a carico dei datori di lavoro
“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”
La circolare individua, quale nuovo destinatario degli obblighi formativi dei lavoratori, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Obblighi per dirigenti e preposti
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti l’Ispettorato ricorda anzitutto che la precedente formulazione dell’art. 37, comma 7, del D.L. n. 81/2008 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti (…), le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
Obbligo di addestramento
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.
L’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 5, già prevede che l'addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha dunque integrato la disposizione specificando che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”.
FONTE INL