APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ANCHE OVER 29)
Come funziona il contratto di apprendistato
L’apprendistato professionalizzante è una forma di contratto di lavoro, regolata dal Testo unico sui contratti di lavoro (D.lgs. 81/2015). Secondo questo, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere somministrato a tutti i lavoratori, senza limiti di età, che siano destinatari di trattamento di disoccupazione. Fra i beneficiari di questa tipologia di contratto sono compresi anche i lavoratori con età superiore ai 29 anni che hanno inoltrato istanza di riconoscimento del trattamento di disoccupazione NASpI, cioè la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (D.lgs. 22/2015).
E’ sempre più diffuso nel nostro Paese il ricorso all’apprendistato over 29 professionalizzante per l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori di un trattamento di disoccupazione.
Sicurezza sul lavoro: gli obblighi del preposto
L’obbligo è gia attivo ed è quello rivolto al datore di lavoro, che deve necessariamente individuare un preposto, in forma scritta, addetto alle attività di vigilanza previste nell’articolo 19 del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008). il preposto è obbligato ad intervenire e sospendere l’attività dei lavoratori che non rispettino le disposizioni dell’azienda in merito alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, come l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. In caso di comportamenti sbagliati da parte del lavoratore, il preposto è obbligato a segnalarne la violazione.
La contribuzione
Gli oneri per la quota parte a carico del datore di lavoro per quel che riguarda la contribuzione sono gli stessi dell’apprendistato professionalizzante previsto dall’art. 44 e seguono le dimensioni aziendali del datore di lavoro:
1,5% il primo anno, 3% il secondo anno e 10% a partire dal terzo anno formativo, a cui va aggiunto l’usuale 1,61%, per i datori che occupano fino a nove dipendenti al momento dell’assunzione.
Rispetto al classico contratto di apprendistato professionalizzante (che, non dimentichiamolo, è un contratto a tempo indeterminato) le agevolazioni contributive finiscono al termine del periodo formativo (tra l’altro, non è prevista la possibilità di recesso ex art. 2118 c.c.): di conseguenza, non c’è la contribuzione ridotta al 10% nei dodici mesi successivi al “consolidamento” del rapporto dopo la formazione.
REQUISITI APPRENDISTATO OVER 29:
-sono state svolte almeno 30 giornate di lavoro nei precedenti 12 mesi;
-sono stati versati, negli ultimi 4 anni, i contributi pari a 13 settimane di lavoro;
-essere in possesso dello stato di disoccupazione.
Stato di disoccupazione, quali sono i criteri per ottenerlo:
-perdita involontaria dell’impiego, compreso il licenziamento per:
-scadenza del contratto a termine;
-licenziamento disciplinare (Risp. Interpello Min. Lav. 24 aprile 2015 n. 13; Circ. INPS 29 luglio 2015 n. 142)
-risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta (procedura di conciliazione presso l’ITL: art. 7 L. 604/66; v. n. 29448), oppure avvenuta in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici (Circ. INPS 29 luglio 2015 n. 142);
-accettazione dell’offerta economica proposta dal datore di lavoro nell’ambito della nuova “conciliazione agevolata” (art. 6 D.Lgs. 23/2015; v. n. 29725; Risp. Interpello Min. Lav. 24 aprile 2015 n. 13; Circ. INPS 29 luglio 2015 n. 142);
-dimissioni per giusta causa;
-la dichiarazione, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di immediata disponibilità all’attività lavorativa (detta anche DID) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.
La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro può essere presentata mediante registrazione al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 13 D.Lgs. 150/2015), oppure attraverso la domanda NASpI.
fonte inps