Sicurezza sul lavoro: responsabilità civile e penale del datore di lavoro
Nel nostro ordinamento, il datore di lavoro viene individuato dalla legge come il garante della salute e della sicurezza dei lavoratori. Proprio per questo, in caso di violazione del dovere di sicurezza, si configura la responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Obbligo di sicurezza: cos’è?
La legge individua nel datore di lavoro il soggetto al quale è demandata la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Si definisce obbligo di sicurezza il dovere, previsto direttamente dalla legge, del datore di lavoro di adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione che, sulla base della migliore scienza del momento, sono necessarie a proteggere efficacemente i lavoratori dai rischi presenti in ambito lavorativo per la loro salute e sicurezza.
Questo dovere di tutela è declinato dalla normativa specifica in materia di sicurezza sul lavoro in degli specifici adempimenti da porre in essere.
Il datore di lavoro deve:
valutare i rischi presenti nel luogo di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori redigendo il documento di valutazione dei rischi;
adottare le misure di sicurezza collettive ed individuali necessarie a ridurre i rischi;
formare i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro;
farsi affiancare da tecnici esperti in materia, allestendo il servizio di prevenzione e di protezione;
nominare il medico competente e organizzare la sorveglianza sanitaria al fine di verificare l’idoneità fisica dei lavoratori allo svolgimento delle mansioni contrattuali loro assegnate.
Sicurezza sul lavoro: responsabilità civile e penale del datore di lavoro
Se, tuttavia, l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono stati determinati dalla mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza necessarie si configura anche una responsabilità diretta dell’azienda.
Il datore di lavoro, infatti, in questo caso, ha disatteso l’obbligo di sicurezza su di lui gravante.
In tali ipotesi, oltre ad ottenere le prestazioni economiche e sanitarie erogate dall’Inail, il lavoratore può agire:
in sede civile, per ottenere il risarcimento, da parte del datore di lavoro, del cosiddetto danno differenziale, ovvero, la differenza tra quanto indennizzato dall’Inail e il danno subito complessivamente dal lavoratore;
in sede penale, per ottenere la condanna del datore di lavoro per il reato di omicidio colposo o di lesioni personale, a seconda delle conseguenze prodotte dall’infortunio o dalla malattia professionale.
Proprio per questo è molto importante che le aziende rispettino gli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro così da poter dimostrare, in caso di contenzioso, il corretto assolvimento dell’obbligo di sicurezza.
fonte: laleggepertutti.it
note: D.lgs 81 2008 e Art. 2087 cod. civ.