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Sicurezza sul Lavoro

Caduta dalla scala durante l'affissione di un cartellone pubblicitario: omessa valutazione del rischio

2021-02-08 12:13

Luca Grussu

News, lavori in quota, formazione sicurezza lavoratori, valutazione dei rischi, Corte di cassazione, d.lgs 81/2008, informazione, sicurezza sul lavoro,

Caduta dalla scala durante l'affissione di un cartellone pubblicitario: omessa valutazione del rischio

In materia di sicurezza sul lavoro è centrale il concetto di rischio e il garante dello stesso è colui che lo gestisce. È lui che deve essere chiamato

 

 

In materia di sicurezza sul lavoro è centrale il concetto di rischio e il garante dello stesso è colui che lo gestisce. È lui che deve essere chiamato a rispondere nel caso che un evento illecito si sia prodotto nell’ambito della sua sfera di gestione

 

 

 

Il concetto di rischio nell’ambito della sicurezza sul lavoro, la sua gestione e la responsabilità nel caso che si sia prodotto un evento illecito per i pericoli connessi allo stesso.

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Il Fatto

 

F.A. era stato tratto a giudizio per rispondere del detto reato perché, quale amministratore unico della s.r.l.  proprietaria di un cartellone pubblicitario ubicato presso l'area situata sulla strada per San Giorgio Ionico nei pressi dello svincolo per Pulsano, per imprudenza, negligenza e imperizia e in violazione degli artt. 28, comma 2, lett. b), e 37, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, omettendo l'adozione di misure idonee atte a garantire la sicurezza dei lavoratori nonché di fornire una formazione sufficiente ed adeguata al lavoratore. 

Ricorso e Motivazioni:

 

Contrario a tale sentenza propone ricorso per cassazione, mezzo del proprio difensore, lamentando:


I) vizi motivazionali in relazione al travisamento della prova nella motivazione della sentenza in ordine al reato contestato.
Deduce che la formazione ed informazione dei lavoratori è stata sempre effettuata dall'odierno imputato, che ha costantemente avuto cura, dopo aver reso edotti i lavoratori dell'azienda da lui amministrata sulle misure di prevenzione da adottare durante l'attività lavorativa, di vigilare sugli stessi.
Sostiene che la decisione della Corte territoriale contrasta con quanto statuito dal d.lgs. n. 81/2008, che, contrariamente a tali automatismi legislativi, ha inteso proprio il lavoratore come primo responsabile della propria nonché altrui sicurezza.

 

Afferma che il travisamento probatorio nella motivazione della sentenza impugnata si manifesta per aver omesso un dato dibattimentale poiché il medesimo R.P. già prestava all'epoca dei fatti opera di volontario presso i Vigili del Fuoco e per accedere a questo Corpo si era formato frequentando un corso di 120 ore di addestramento abbinate alla pratica costante, tanto da renderlo particolarmente esperto nella gestione di condizioni lavorative critiche come nel caso di utilizzo di determinate attrezzature quali le scale.
Assume che, in ordine alla presunta incompletezza del Documento di valutazione dei rischi (DVR), la Corte del merito non considera l'assoluta impossibilità da parte di un datore di lavoro come il F.A. di poter valutare i rischi di ogni singolo sito in cui la squadra si reca per allestire un cartellone pubblicitario, luogo, che può anche avere subito delle sostanziali modificazioni ad opera di terzi; inoltre, non risulta dagli atti alcuna prova documentale in merito al fatto che possa al ricorrente attribuirsi una condotta negligente per non aver adeguatamente formato i propri dipendenti. Conseguentemente, nessun rimprovero può muoversi all'odierno ricorrente in un caso siffatto, in quanto egli ha fatto legittimamente affidamento sulla professionalità del soggetto a cui aveva affidato il lavoro da compiersi.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione la quale ha rammentato che, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio, ha aggiunto la suprema Corte, esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto che gestisce il rischio" e, quindi, è colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera di gestione. Proprio nell'ambito in parola, e cioè in quello della sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) ha consentito di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.

 

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

Fonte. 

Puntosicurezza

cortedicassazione.it

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