L'articolo 1 del dpcm stabilisce che "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso e nei luogi all'aperto.
ll Presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 . Divieto di feste private al chiuso o all'aperto e forti raccomandazioni per quanto riguarda il ricevimento di familiari e persone non convinventi in ambienti privati.
Il nuovo Decreto stabilisce inoltre, all'articolo 1 , che "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio.
Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi. La novità, rispetto ai precedenti dpcm, è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto.
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo; le predette attività restano consentite nei limiti e alle condizioni di cui al primo periodo con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.